ANITIF

ANITIF

Associazione Nazionale Italiana
Tecnici Impianti Funiviari

Statuto 2018

Statuto A.N.I.T.I.F. – 2018

Art. 1  E’ costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIANA TECNICI IMPIANTI FUNIVIARI in sigla A.N.I.T.I.F., libera
Associazione alla quale sono demandate tutte le funzioni di rappresentanza, di
valorizzazione professionale e di tutela dei tecnici di impianti funicolari aerei e
terrestri ed assimilabili.

Art. 2  Possono appartenere all’Associazione i tecnici laureati o diplomati, che
esercitano la professione nel territorio dello Stato Italiano e che svolgono almeno una
delle seguenti attività inerenti il settore degli impianti funiviari: progettazione
generale e specialistica, direzione dei lavori, collaudo generale, collaudi e controlli
specialistici, direzione di esercizio.

Art. 3 L ‘Associazione ha i seguenti scopi
3.1 Riunire in un Ente libero, autonomo ed indipendente tutti i tecnici di cui al
precedente art. 2.
3.2 Assumere direttamente ed affiancare le iniziative destinate all’elevazione delle
qualità di carattere scientifico e tecnico degli associati in riferimento alle loro attività,
individuate nell’art. 2 e promuovere in ogni ambito l’approfondimento e la diffusione
delle conoscenze in ambito funiviario.
3.3 Affiancare l’opera dell’Autorità di Sorveglianza per l’aggiornamento e
l’applicazione delle norme tecniche di costruzione e di esercizio degli impianti a
fune.
3.4 Fornire l’assistenza morale, legale e professionale degli iscritti, agendo anche da
ente moralizzatore per reprimere abusi sia materiali che morali da parte degli iscritti.
3.5 Elaborare e far approvare dagli Ordini professionali la diversificazione e
l’aggiornamento delle tariffe professionali specifiche nonché vigilare
sull’applicazione delle tariffe stesse.
3.6 Affiancare e promuovere l’attività degli Ordini professionali, nell’ambito delle
leggi vigenti per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale.
3.7 Rappresentare sindacalmente a tutti gli effetti i propri iscritti.
3.8 Tutelare gli interessi della categoria nei confronti delle Autorità di Sorveglianza,
Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o privato, nonché nei confronti degli
Esercenti degli impianti funiviari.
3.9 L’Associazione non ha scopo di lucro. Si applicano in quanto compatibili le
norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
3.10 Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione può compiere tutte le
attività mobiliari e immobiliari necessarie od utili, escluse le operazioni finanziarie
nei confronti del pubblico.

Art. 4 Iscrizione all’Associazione
4.1 L’iscrizione all’Associazione si ottiene su domanda da presentare con l’avallo di
almeno due soci al Consiglio Direttivo. L’iscrizione è accettata con una maggioranza
di almeno 2/3 dei presenti.
4.2 L’iscrizione impegna l’aderente a tutti gli effetti per l’anno solare corrente.
L’impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le
dimissioni a mezzo lettera raccomandata o per altro sistema legale equivalente. La
presentazione della domanda vincola di per sé stessa all’accettazione del presente
statuto. La qualità di iscritto cessa, oltre che per dimissioni, anche per espulsione
disposta dal Collegio dei Probiviri.
4.3 Gli iscritti all’Associazione sono tenuti a corrispondere i contributi associativi
proposti dal Consiglio e ratificati dall’Assemblea. Il contributo dovrà essere
corrisposto entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Il Socio che non corrisponde la
quota sociale per tre anni consecutivi è automaticamente dimesso dall’Associazione.

Art. 5 Organi dell’Associazione
5.1 Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Collegio dei Probiviri
– il Revisore legale dei Conti
5.2 Tutte le cariche ricoperte negli organi dell’Associazione sono gratuite. E’ previsto
solo il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo può assegnare un
eventuale indennizzo a fronte di particolari impegni anche per chi ricopre cariche
sociali.
5.3 La sede dell’Associazione è eletta presso il Presidente.

Art. 6 Assemblea dei soci
6.1 L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell’
Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano. L’Assemblea è
ordinaria e straordinaria.
6.2 L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno entro il 30 giugno; è inoltre
convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, oppure su
richiesta di almeno 1/10 degli associati.
6.3 L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio
Direttivo mediante avviso personale spedito a tutti gli Associati, al domicilio da essi
dichiarato, o per altro sistema legale equivalente almeno dieci giorni prima della
riunione, con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
All’Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega, col massimo di una. Il
delegato deve essere un associato.
L’Assemblea ordinaria sarà valida con l’intervento di almeno 2/3 degli associati per
la prima convocazione e con qualsiasi numero di partecipanti per la seconda
convocazione.
L’Assemblea straordinaria sarà valida con l’intervento di almeno 2/3 degli associati
per la prima convocazione e con l’intervento di almeno 1/3 degli associati per la
seconda convocazione.
6.5 L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Spetta all’assemblea ordinaria:
– determinare l’indirizzo generale dell’Associazione e si pronuncia su tutte le
questioni che riguardano direttamente o indirettamente i Soci
– eleggere il Consiglio Direttivo
– nominare il Revisore legale dei Conti
– istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, Commissioni con potere
deliberante per affrontare determinati argomenti
– approvare i bilanci preventivo e consuntivo e ratifica la misura del contributo
di cui all’art. 4.3.
Spetta all’assemblea straordinaria con il voto della maggioranza dei ¾ dei presenti:
– approvare le modifiche al presente Statuto;
– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

Art. 7 Consiglio Direttivo
7.1 Il Consiglio Direttivo è composto di 24 membri eletti dall’Assemblea, a scrutinio
segreto, fra tutti gli iscritti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. A tal
fine, il Consiglio Direttivo uscente fa pervenire all’Assemblea elettiva una lista di
candidati; ciascun associato partecipante all’Assemblea può candidarsi o far
aggiungere propri candidati prima dell’apertura dei lavori di elezione.
7.2 Nel Consiglio Direttivo dovrà esservi di norma il seguente numero di
rappresentanti per ciascuno dei seguenti territori:
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 5
Lombardia 3
Veneto 3
Provincia di Trento 3
Provincia di Bolzano 4
Friuli Venezia Giulia 1
Emilia Romagna, Toscana e Marche 2
Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise 2
Altre Regioni 1
Il rappresentante territoriale deve essere effettivamente operante nell’ambito
territoriale di competenza.
Nel caso di dimissioni o di indisponibilità di un consigliere, si considera eletto al suo
posto il primo dei non eletti appartenente al medesimo gruppo territoriale; in caso di
parità si considera eletto il più giovane. In caso di assenza di votati, il posto resta
vacante fino alle successive elezioni.
7.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti che
sostituiscono legalmente il Presidente in caso di impedimento o qualora lo stesso
disponga in tal senso. L’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene a voto
segreto tra i consiglieri che hanno espresso la propria candidatura. L’elezione
avviene a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti con il minimo di 1/2 dei
membri del Consiglio Direttivo; nel caso di parità viene eletto il consigliere più
giovane. Il Consiglio Direttivo può, con le stesse modalità, revocare la nomina al
Presidente o ai Vice Presidenti.
7.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia
convocato dal Presidente, o quando la convocazione sia richiesta da almeno ¼ dei
consiglieri.
7.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono almeno (½
+1) dei membri. Le decisioni dei Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei
voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.6 Spetta al Consiglio Direttivo:
– dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea
– eleggere il Presidente e i vice Presidenti ovvero revocarne la nomina
– al termine del mandato, proporre all’Assemblea elettiva una lista di candidati
per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
– designare rappresentanti presso Uffici ed Enti di interesse pubblico
– nominare Comitati di lavoro
– proporre all’Assemblea l’ammontare del contributo associativo
– studiare progetti di attività dell’Associazione da proporre in Assemblea
– convocare quest’ultima ogni qualvolta se ne manifesti la necessità
– curare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.

Art. 8 Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e rappresenta legalmente
l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli assume la denominazione di
Presidente dell’Associazione. E’ responsabile dell’organizzazione e del
funzionamento di tutti i servizi dell’Associazione e dell’attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente nomina un segretario scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Segretario
Il segretario provvede alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione in
conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In particolare il segretario:
– gestisce le comunicazioni a soci e consiglieri
– gestisce lo schedario dei soci
– gestisce le comunicazioni dell’Associazione (sito, pubblicazioni…)
– firma gli ordinativi di incasso e pagamento
– cura la contabilità
– compila, eventualmente con l’aiuto di un professionista, il bilancio
preventivo e consuntivo

Art. 10 Collegio dei Probiviri
10.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra tutti
gli iscritti, a scrutinio segreto; rimangono in carica tre anni, sono rieleggibili. In caso
di impedimento di uno dei Probiviri, può essere sostituito dal Vice Presidente più giovane.
10.2 Costituiscono motivo di deferimento al Collegio dei Probiviri, su segnalazione
dei singoli iscritti o del Consiglio le seguenti inadempienze:
1) l’inosservanza del presente statuto,
2) il compimento di atti deontologicamente scorretti o comunque qualsiasi azione che
possa arrecare danno morale o materiale al singolo iscritto all’Associazione o alla
categoria,
3) la mancanza di solidarietà in azioni collettive deliberate.
La notifica delle inadempienze sopra riportate deve essere fatta per iscritto al
Presidente. Il Presidente investe il Collegio dei Probiviri nominando un relatore. Il
relatore verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione e, in caso affermativo,
invita l’incolpato o gli incolpati a comparire dinanzi al Collegio dei Probiviri. Nel
giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, sentiti il relatore e
l’incolpato/i, il Collegio prende le sue deliberazioni. Ove l’incolpato/i non si presenti
né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.
Le pene disciplinari che il Collegio può pronunziare sono:
1) l’ammonizione,
2) la sospensione temporanea per un minimo di sei mesi,
3) l’espulsione.
Avverso la sanzione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo ed in questo caso il
relatore è lo stesso Presidente e si seguirà la stessa procedura soprariportata. I
provvedimenti disciplinari sopra accennati saranno comunicati dal Presidente al
rispettivo Ordine di appartenenza.

Art. 11 Revisore legale dei Conti
L’Assemblea dei soci può nominare un Revisore legale dei Conti, al quale spetta il
compito di certificare la redazione del bilancio secondo corretti principi contabili.
Il Revisore legale dei Conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 12 Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è formato:
– dai beni mobili comunque venuti in proprietà dell’Associazione, per acquisto,
lasciti, donazioni, devoluzioni, ecc.,
– dalle eccedenze annue di bilancio, che non siano destinate ad integrare le
uscite previste per l’anno successivo,
– dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di
gestione.
E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione può essere sciolta su deliberazione dell’Assemblea straordinaria. La
deliberazione di scioglimento oltre alla modalità disciplina anche la destinazione del
patrimonio sociale il quale deve essere devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
All’Assemblea straordinaria è demandata eventualmente anche la nomina di uno o
più liquidatori e la fissazione dei poteri.

Clicca qui per scaricare lo Statuto in formato PDF.

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